T & C

Regolamento generale

Indice delle disposizioni

PARTE I - PREMESSE

PARTE II - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1.       Valore delle Premesse

Art. 2.       Partecipazione all’Evento

Art. 3.       Spazi fieristici

Art. 4.       Norme igienico sanitarie per tatuatori

Art. 5.       Gestione rifiuti

Art. 6.       Orari, accesso e logistica

Art. 7.       Sicurezza e emergenze

Art. 8.       Responsabilità

Art. 9.       Vendita e somministrazione

Art. 10.      Decoro e utilizzo dello spazio fieristico

Art. 11.      Recesso

Art. 12.      Annullamento Evento

Art. 13.      Trattamento dati e immagini

Art. 14.      Legge applicabile e foro competente

 

Il presente Regolamento Generale (di seguito il “Regolamento”) costituisce parte integrante e sostanziale di ogni rapporto contrattuale intercorrente tra Blessed S.r.l. (d’ora in poi la “Società”) e qualsiasi soggetto che opera professionalmente all’evento fieristico denominato “Padova Tattoo Ink Show 2026” che si terrà nelle date del 27, 28 e 29 novembre 2026 presso la Fiera di Padova in via Niccolò Tommaseo n. 59, di seguito l’ “Evento”.

Parte I -  Premesse

-      Il presente Regolamento definisce le norme operative, di sicurezza, igienico-sanitarie e contrattuali che disciplinano la partecipazione di ogni operatore professionale all’Evento.

-      L’Evento si svolgerà presso il quartiere fieristico di Padova, nelle date comprese tra il 27 e il 29 novembre 2026, salvo diversa comunicazione della Società.

-      Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

1.          Società/Organizzatore: Blessed s.r.l., soggetto responsabile della gestione e commercializzazione dell’Evento.

2.          Professionista: l’operatore professionale che eroga i suoi servizi all’Evento, come ad esempio Tatuatore – Piercer (artista che esegue prestazioni di tatuaggio o piercing e vendita di merchandising proprio), Espositore (azienda o soggetto che noleggia uno spazio per la promozione e vendita di prodotti/servizi), Sponsor (soggetto che, tramite pacchetti specifici, acquisisce visibilità e/o spazi espositivi), etc.

3.          La sottoscrizione della domanda di partecipazione o del contratto implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.

Parte II -  Condizioni generali di contratto

Art. 1.          Valore delle Premesse

A.         Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.         Partecipazione all’Evento

A.         Per partecipare all’Evento, il Professionista invia alla Società una candidatura tramite l’application form sul sito web dedicato.

B.         Dopo aver ricevuto la candidatura, la Società valuta se sussistono i requisiti per la partecipazione all’Evento.

C.         Indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per la partecipazione all’Evento, la Società è libera di accettare o rifiutare qualsiasi candidatura a propria discrezione.

D.        La valutazione della candidatura da parte della Società si fonda su:

1.          qualità e coerenza del portfolio;

2.          stile artistico;

3.          equilibrio complessivo degli stili artistici presenti e promossi nell’Evento;

4.          numero di postazioni disponibili.

E.         In caso di esito positivo, il Professionista riceverà:

1.          conferma ufficiale della partecipazione all’Evento;

2.          contratto di partecipazione all’Evento;

3.          istruzioni per il pagamento.

F.         Le modalità delle comunicazioni tra Professionista e Società sono indicate nell’apposito contratto di partecipazione all’Evento.

G.        Le quote di partecipazione o il contributo economico del Professionista per partecipare all’Evento sono specificati nell’apposito form di iscrizione.

Art. 3.         Spazi fieristici

A.         L’assegnazione degli spazi è a discrezione insindacabile dell’Organizzatore, che si riserva il diritto di modificare l’ubicazione per esigenze tecniche o di sicurezza in qualsiasi momento, anche dopo l’inizio dell’Evento.

B.         L’Organizzatore non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti di beni presenti nello spazio fieristico.

C.         È vietato forare, inchiodare o utilizzare colle permanenti sul pavimento della Fiera.  È consentito solo nastro biadesivo ad alta rimovibilità.

D.        È vietato manomettere gli impianti elettrici forniti.

E.         Lo stand assegnato non può essere ceduto o subaffittato a terzi senza autorizzazione scritta dell’Organizzatore.

F.         Le caratteristiche dello spazio espositivo assegnato sono indicate nell’application form del sito web dedicato, e in ogni caso specificato nel contratto che verrà sottoscritto dal Professionista dopo l’accettazione della candidatura

G.        Con riferimento al Tatuatore e al Piercer, questi hanno a disposizione stand di 6 metri quadrati, posizionato all’interno del luogo dell’Evento, messo a disposizione dalla Società per tutta la durata dell’Evento, comprensivo di:

1.          un tavolo espositivo per mostrare il proprio portfolio o i propri prodotti;

2.          un tavolo operativo da lavoro;

3.          due sedie;

4.          un cestino per rifiuti speciali;

5.          un faretto illuminante;

6.          kit di benvenuto comprensivo di guanti in nitrile, panno carta, bicchieri in plastica, polvere addensante, contenitore per aghi usati e gel disinfettante per le mani;

7.          la Società conferisce la possibilità di aggiungere, all’interno dell’area dello stand, solamente un lettino da tatuaggio e poggia-braccio. Facoltativamente è possibile noleggiare, mediante richiesta separata, il lettino da tatuaggio e poggia-braccio, il cui costo viene preventivato dalla Società mediante comunicazione separata;

8.         La Società garantisce un pasto giornaliero al Professionista.

H.        Le ulteriori dotazioni (luci aggiuntive, carrelli, etc.) non indicate negli accordi tra Professionista e Società sono a carico del Professionista e dovranno essere pre-approvati dalla Società.

I.          L’utilizzo di musica e audio all’interno degli stand è consentito solo se:

1.          non disturba gli stand limitrofi;

2.          rispetta i limiti di volume indicati dall’Organizzatore;

3.          in caso di contestazioni, l’Organizzatore potrà imporre l’abbassamento del volume o il totale spegnimento degli impianti. 

J.          La vendita di merchandising (stampe, abbigliamento, oggetti, ecc.) è consentita se rientra nelle condizioni concordate e non viola diritti di terzi (copyright, marchi registrati, ecc.).

K.        Il relativo allestimento e disallestimento dovrà avvenire negli orari indicati dalla Società.

L.         Il mancato pagamento nei termini pattuiti nel relativo contratto comporta la decadenza dalla partecipazione all’Evento, salva diversa comunicazione della Società.

Art. 4.         Norme igienico sanitarie per tatuatori e piercer

A.         Sia il Tatuatore che il Piercer dichiarano di possedere i requisiti formativi regionali (attestato 90 ore o equipollente) o della nazione di provenienza, e di operare in conformità alle norme igieniche.

1.          Per il Tatuatore o Piercer proveniente da un paese ove non è previsto un attestato di idoneità, il Professionista comunica un’autodichiarazione in cui dichiara le specifiche tecniche della propria attività e le aree geografiche in cui opera.

B.         Procedure obbligatorie.

1.          Utilizzo esclusivo di aghi e materiali monouso sterili, aperti davanti al cliente.

2.          Utilizzo di DPI (guanti, mascherine) e barriere protettive per le attrezzature.

3.          Acquisizione del Consenso Informato scritto da ogni cliente prima della prestazione.

4.          Inchiostri (REACH): È ammesso esclusivamente l’uso di miscele per tatuaggi conformi al Regolamento (UE) 2020/2081 (REACH). Le schede di sicurezza dei pigmenti devono essere presenti presso gli stand e messe a disposizione della Società su richiesta.

C.         Divieti assoluti:

1.          Divieto di tatuare o eseguire piercing a minori di 18 anni (salvo consenso genitori).

2.          Divieto di tatuare eseguire piercing a persone sotto evidente effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

3.          Divieto fumare e introdurre animali nell’area procedurale.

4.          Divieto di operare all’Evento sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

Art. 5.          Gestione rifiuti

A.         I Professionisti sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti, compresi quelli taglienti e pungenti (aghi, cartucce). Questi devono essere smaltiti esclusivamente nei contenitori rigidi forniti dalla Società.   

B.         La Società provvede al servizio centralizzato di ritiro e smaltimento finale dei rifiuti speciali sanitari. 

C.         Rifiuti urbani e imballaggi.

1.          Tutti i partecipanti devono rispettare la raccolta differenziata.

2.          Durante l’allestimento e il disallestimento, gli imballaggi (cartone, plastica, legno) devono essere conferiti nelle apposite isole ecologiche o rimossi a cura del Professionista.

D.        Divieti:   

1.          È severamente vietato:

(i)        abbandonare rifiuti nello stand o nelle corsie, o creare accumuli liberi di rifiuti, carta, o altro materiale combustibile, che possa essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;

(ii)      utilizzare impianti elettrici  difettosi o non adeguatamente protetti;

(iii)     effettuare riparazioni, modifiche a impianti elettrici da persone non qualificate;

(iv)     sganciare le apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono utilizzate;

(v)       fumare nelle zone vietate.

Art. 6.         Orari, accesso e logistica

A.         L’accesso per l’allestimento è consentito nei giorni e orari comunicati dalla Società.

B.         Il disallestimento deve avvenire tassativamente entro i limiti temporali comunicati dalla Società.

C.         L’accesso dei veicoli è regolato da appositi pass consegnati dalla società e limitato alle aree di carico/scarico per il tempo strettamente necessario (max 60 min). Velocità max interna: 5 km/h.

D.        Orario Evento.

1.          L’orario di apertura al pubblico è definito dalla Società e comunicato da quest’ultima ad ogni Professionista.

2.          Tutti gli stand devono essere presidiati durante l’orario di apertura al pubblico che verrà indicato dalla Società.

3.          È vietato smontare lo stand prima della chiusura al pubblico dell’Evento.

4.          Gli orari di apertura al pubblico potranno essere modificati in qualsiasi momento dalla Società.

Art. 7.          Sicurezza e emergenze

A.         Tutti i partecipanti sono tenuti a osservare le norme del D.Lgs. 81/08 nonché qualsiasi altra normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro.

B.         È vietato ingombrare le vie di esodo e le uscite di sicurezza con materiali o rifiuti di qualsiasi tipo.

C.         È vietato l’uso di fiamme libere o sostanze infiammabili/esplosive.

D.        È vietato introdurre animali (salvo cani guida), salvo diversa indicazione della Società.

Art. 8.         Responsabilità

A.         Il Professionista è custode del proprio spazio e risponde di danni a persone o cose causati dalla propria attività, attrezzature o personale.

B.         Il Professionista si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi (inclusi visitatori e autorità) per fatti riconducibili alla propria attività.

C.         Il Professionista dichiara di possedere tutti i requisiti necessari per poter svolgere la prestazione oggetto della candidatura.

Art. 9.         Vendita e somministrazione

A.         La vendita di prodotti è consentita nel rispetto delle normative fiscali e commerciali vigenti. Il Professionista è l’unico responsabile degli adempimenti fiscali (scontrini/ricevute).

B.         È vietata la somministrazione di alimenti e bevande se non espressamente autorizzata.

Art. 10.      Decoro e utilizzo dello spazio fieristico

A.         Il Professionista deve tenere un comportamento professionale, rispettoso e decoroso nei confronti di pubblico, staff, colleghi ed espositori. 

B.         Sono vietati:

1.          atteggiamenti aggressivi o molesti,

2.          linguaggio gravemente offensivo,

3.          qualunque forma di discriminazione, violenza o molestia. 

4.          l’uso di sostanze stupefacenti all’interno dell’Evento; il consumo di alcol è consentito solo nei limiti e nelle modalità previste dall’Organizzatore e dalla Fiera. 

C.         Lo spazio fieristico assegnato non può essere ceduto o subaffittato a terzi senza autorizzazione scritta dell’Organizzatore. 

D.        Qualsiasi esposizione di materiale grafico o visivo deve rispettare le leggi vigenti e il decoro dell’Evento. L’Organizzatore può richiedere la rimozione di contenuti ritenuti inappropriati.

Art. 11.       Recesso

A.         Qualora il Professionista comunichi il recesso, da parte del Professionista, in un termine superiore a 90 (novanta) giorni dall’Evento, la Società tratterrà una quota pari al 50 % della quota di partecipazione o del contributo economico richiesto per la partecipazione all’Evento se già versata; diversamente, qualora non sia stata ancora versata, il Professionista si obbliga a corrispondere alla Società il 50 % della quota di partecipazione o del contributo economico richiesto per la partecipazione all’Evento.

B.         Qualora il Professionista comunichi il recesso in un termine inferiore a 90 (novanta) giorni dall’Evento la Società tratterrà il 100% della quota di partecipazione o del contributo economico richiesto per la partecipazione all’Evento se già versata; diversamente, qualora non sia stata ancora versata, il Professionista si obbliga a corrispondere alla Società il 100 % della quota di partecipazione o del contributo economico richiesto per la partecipazione all’Evento.

Art. 12.       Annullamento Evento

A.         La Società ha diritto di annullare l’evento con esenzione di ogni responsabilità dandone tempestiva comunicazione al Professionista nei seguenti casi:

1.          forza maggiore o per motivi non imputabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, disposizioni delle autorità pubbliche, pandemie),

2.          ordine o provvedimento dell’autorità che renda impossibile o eccessivamente oneroso la realizzazione dell’Evento;

3.          fallimento, liquidazione, concordato o altra procedura concorsuale di una delle società fornitrici dell’evento la cui opera debba ritenersi di fondamentale importanza e difficilmente sostituibile.

B.         In caso di annullamento dell’Evento il contratto si intenderà risolto e per l’effetto la Società si obbliga a restituire il 50 % del contributo economico di partecipazione (es: Quota di partecipazione) versata dal Professionista, la restante somma è trattenuta al fine di coprire le spese di gestione.

C.         Se alla data dell’annullamento dell’Evento, il contributo economico di partecipazione (es: Quota di partecipazione) non fosse ancora stata saldata, il Professionista sarà comunque tenuto al versamento del 50 % del valore della Quota di partecipazione.

D.        Nell’ipotesi di cui al punto A del presente articolo, nel caso in cui l’impossibilità di realizzare l’Evento sia solo temporanea, la Società potrà decidere di rinviare la data dell’Evento dandone tempestiva comunicazione al Professionista.

1.          Qualora il Professionista intenda recedere dal Contratto, si applica l’Art. 11.

Art. 13.       Trattamento dati e immagini

A.         I dati dei partecipanti sono trattati da Blessed S.r.l. per finalità contrattuali e di sicurezza (GDPR 2016/679).

B.         Il Partecipante autorizza l’Organizzatore a effettuare riprese foto/video dello stand e delle opere per scopi promozionali, a titolo gratuito e senza limiti di tempo.

Art. 14.      Legge applicabile e foro competente

A.         Il Contratto è regolato e interpretato seconda la legge Italiana. 

B.         Per qualunque controversia derivante dal, o comunque connessa al, presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova (PD).


Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 co. 2 c.c., il Professionista riconosce e dichiara che il presente contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

 

art. 2: Partecipazione all’evento; art. 3: spazi fieristici; art. 4: norme igienico sanitarie per tatuatori; art. 5: gestione rifiuti; art. 6: orari, accesso e logistica; art. 7: sicurezza e emergenze; art. 8: responsabilità; art. 9: vendita e somministrazione; art. 10: decoro a utilizzo dello spazio fieristico; art. 11: recesso – annullamento; art. 12: annullamento evento; art. 13: trattamento dati e immagini; art. 14: legge applicabile e foro competente.